Onere della prova circa la sussistenza di un’apertura di credito e sconfinamenti eventuali

Cass. n°5887 del 4.3.2021; rel., Dolmetta

 

Il correntista, che agisce in ripetizione, può limitare la propria pretesa a un dato periodo di svolgimento del conto. E così anche fare seguire alla richiesta di accertamento della nullità di determinate clausole una domanda di ripetizione che venga a circoscrivere il proprio raggio di azione alle somme percepite dalla Banca, in dipendenza di quelle clausole, nell’ambito di un determinato periodo di svolgimento del conto.

Acquisita la concreta sussistenza di un’apertura di credito, non può risultare sufficiente, per incrinarne il significato, la semplice affermazione che la stessa consentiva, di per sé, l’eventualità di sconfinamenti.

Cass. n°5887:2021

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