La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32631/2022, ha ribadito un orientamento consolidato affermando che l’intermediario finanziario non può dimostrare di avere validamente effettuato la valutazione di adeguatezza di un investimento in assenza di una profilatura del cliente desunta dalle informazioni che esso è tenuto ad acquisire dallo stesso, salva l’ipotesi in cui il cliente stesso abbia, per iscritto, rifiutato di fornire i dati richiesti.
Accollo interno e sua opponibilità al creditore procedente.
Il Tribunale di Brescia, chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2° c.p.c., ha qualificato come “accollo interno” quello stipulato