La Corte di Cassazione civile, Sez. III, con sentenza 20 dicembre 2021 n. 40758, ha stabilito che a notificazione non perfezionatasi per fatto imputabile al destinatario impone una nuova tempestiva notifica presso il domicilio fisico. Pertanto se l’avvocato notificatore non rinnova tempestivamente la notifica presso il domicilio fisico dopo la notifica via PEC non perfezionatasi, l’impugnazione è inammissibile.

Polizze assicurative e TAEG: quando sono davvero rilevanti nel calcolo?
In una recente controversia decisa dal Tribunale di Roma, l’opponente aveva eccepito la non conformità del contratto di finanziamento, sostenendo che nel calcolo del TAEG