La Corte di Cassazione civile, sez. VI-3, con ordinanza del 25 gennaio 2022 n. 2093, ha stabilito che l’omessa menzione nell’atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio, così come dall’apposizione della formula esecutiva, comportano la nullità (deducibile con l’opposizione agli atti esecutivi) del precetto stesso, non potendo l’indicazione di quel provvedimento evincersi dalla menzione dell’apposizione della formula esecutiva.

Polizze assicurative e TAEG: quando sono davvero rilevanti nel calcolo?
In una recente controversia decisa dal Tribunale di Roma, l’opponente aveva eccepito la non conformità del contratto di finanziamento, sostenendo che nel calcolo del TAEG