La Corte di Cassazione civile, Sez. V, con ordinanza 23 settembre 2021 n. 25813, ha stabilito che La presunzione legale di maggior reddito fondata sulle operazioni bancarie, come prevista dall’art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973, si applica alla generalità dei contribuenti e, dunque, anche alle persone fisiche che non esercitano attività di impresa. Secondo questa ordinanza, in relazione a tali ultimi soggetti, tuttavia, rilevano solo i movimenti di versamento, non potendosi dedurre una maggiore capacità contributiva dai prelevamenti di fondi.

Polizze assicurative e TAEG: quando sono davvero rilevanti nel calcolo?
In una recente controversia decisa dal Tribunale di Roma, l’opponente aveva eccepito la non conformità del contratto di finanziamento, sostenendo che nel calcolo del TAEG