Il Tribunale di Roma, con sentenza del 20 settembre 2021, ha stabilito che il termine di cui all’art. 627 c.p.c. per la riassunzione della procedura interessata dalla sospensione ex art. 54- ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020) decorre non alla cessazione della sospensione, ma al momento in cui i creditori muniti di titolo abbiano avuto conoscenza legale dell’applicazione alla procedura della sospensione ex lege e della sua effettiva durata; evento quest’ultimo che non può che ritenersi realizzato all’esito di accertamento ad hoc , nella singola procedura e in contraddittorio delle parti, sui presupposti di operatività della sospensione (da individuarsi, come detto, nella occupazione del compendio pignorato a fini di abitazione principale da parte del debitore già al 30 aprile 2020) e sulla effettiva durata di tale occupazione e/o alla scadenza del termine della sospensione di legge.
Accollo interno e sua opponibilità al creditore procedente.
Il Tribunale di Brescia, chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2° c.p.c., ha qualificato come “accollo interno” quello stipulato